Art.
1
E’ costituita
un’associazione senza scopi di lucro denominata “Società
Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica” (S.I.M.S.I.)La
“S.I.M.S.I.” si articola nelle seguenti sezioni culturali:
Medicina Subacquea, Medicina Iperbarica.L’Associazione
è apolitica, senza scopi di lucro, ed è costituita a tempo
indeterminato.
Art.
2
Scopi della S.I.M.S.I.
sono:
a.
promuovere
lo sviluppo scientifico e culturale della Disciplina anche
attraverso l’organizzazione di incontri, convegni, congressi in
Italia e all’Estero;
b.
curare
la formazione e l’aggiornamento dei medici subacquei ed
iperbarici;
c.
riunire
tutti gli studiosi interessati allo sviluppo delle conoscenze
biomediche nel campo delle attività subacquee e delle
applicazioni dell’iperbarismo;
d.
intensificare
l’acquisizione e lo scambio dei dati scientifici anche
attraverso rapporti con le altre Società scientifiche;
e.
valutare
e verificare le innovazioni farmacologiche e tecnologiche nel
campo della subacquea e dell’iperbarismo;
f.
studiare
gli aspetti deontologici e giuridici della Disciplina;
g.
studiare
e proporre procedure e regole di comportamento inerenti
l’attività professionale della Disciplina;
h.
promuovere
l’attività didattica della Disciplina;
i.
studiare
e indicare le corrette procedure da applicare nei settori
lavorativo e sportivo della subacquea e in iperbarismo;
j.
informare
le Istituzioni pubbliche e private e tutte le organizzazioni,
società, personalità in qualsiasi modo legate al mondo subacqueo
ed iperbarico;
k.
adempiere
a tutte le eventuali funzioni che le siano attribuite dalla Legge
o dalla Pubblica Amministrazione;
l.
elaborare
protocolli atti a regolamentare le procedure e i requisiti in
termini di prevenzione, assistenza e gestione delle emergenze
subacquee ed iperbariche.
Art.
3
La sede legale della S.I.M.S.I. è a Napoli, via Mario Fiore 6,
presso il Centro di Terapia Iperbarica dell’Ospedale Santobono.
Gli eventuali trasferimenti della sede dell’Associazione sono
stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale potrà usufruire anche
di sedi secondarie e di sezioni regionali.Di norma la sede legale
della S.I.M.S.I. segue quella del Presidente in carica e può
essere ubicata presso la sede lavorativa del Presidente stesso.
Art.
4
Gli associati si dividono in due categorie:
-
sono
“Soci ordinari” i laureati in Medicina e Chirurgia italiani e
stranieri.
-
sono
“Soci onorari” coloro i quali hanno arrecato importanti
contributi alla Disciplina e sono nominati dal Consiglio
Direttivo.
-
tutti
i Soci, esclusi quelli Onorari, sono tenuti al pagamento della
quota associativa.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni
caso il diritto di recesso. Il diritto di recesso, comunque, non
elimina l’obbligo del pagamento della quota sociale dell’anno
in corso.
L’adesione all’Associazione comporta, per l’associato
maggiore di età, il diritto di voto nell’Assemblea per
l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti
relativi alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Sono denominati “membri sostenitori” quelle persone fisiche o
società o associazioni o enti e istituzioni che sostengono
l’attività dell’Associazione mediante contributi.
Art.
5
L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio
Direttivo, su domanda degli interessati, sottoscritta per
presentazione da parte di un Socio Ordinario e controfirmata dal
Presidente.
I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo “motu
proprio” o a seguito di delibera dell’Assemblea.
I Soci Ordinari hanno diritto al voto trascorsi sei mesi dalla
data di accettazione della loro ammissione. Essi possono ricoprire
cariche sociali nell’anno sociale successivo a quello di
ammissione.
I Soci Onorari hanno diritto al voto trascorsi sei mesi dalla data
di accettazione. Essi non possono ricoprire cariche sociali.
La qualità di Socio è personale e non trasferibile né per atto
tra i vivi, né per causa di morte.
I Soci e i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e
quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i
loro eredi non possono pretendere alcunché dall’Associazione, né
pretendere la restituzione dei contributi versati.
Art.
6
Sono Organi Sociali della S.I.M.S.I.:
1.
l’Assemblea
2.
il
Presidente
3.
il
Consiglio Direttivo, di cui fa parte anche il Presidente, eletto
dall’Assemblea
4.
il
Collegio dei Revisori dei Conti
Art.
7
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione
ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea dei Soci, costituita dai Soci Ordinari in regola con
la quota sociale e dai Soci Onorari, si riunisce in seduta
ordinaria almeno una volta all’anno, di norma in occasione del
Congresso Nazionale e del Convegno Nazionale organizzati ad anni
alterni.
La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante lettera
raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione
e l’elenco delle materie da trattare. La convocazione deve
essere spedita a tutti i soci dell’Associazione.
Qualora il numero dei soci aventi diritto alla convocazione superi
le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una
lettera inviata per posta ordinaria senza raccomandazione da
spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per
l’adunanza assembleare. La lettera senza raccomandazione può
essere sostituita da spedizione via fax o via e-mail.
L’Assemblea è ritenuta valida quando, in prima convocazione, è
presente la maggioranza
dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci
presenti.
Il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci possono richiedere la
convocazione di un’Assemblea Straordinaria che deve essere
indetta entro sei mesi dalla richiesta.
Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitatile anche mediante
delega apposta in calce all’avviso di convocazione.
L’Assemblea:
- delibera
a maggioranza dei votanti su proposte del Consiglio Direttivo.
-
provvede,
nell’anno della scadenza delle cariche sociali, al rinnovo del
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti ed all’elezione del
Presidente secondo le modalità previste dal regolamento di cui
all’Art.20 del presente Statuto.
-
Approva
il Bilancio preventivo e consuntivo
Hanno diritto al voto, con la limitazione di cui all’Art. 5,
tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Sono ammesse deleghe di Soci non presenti nella misura di due per
ogni Socio presente alle votazioni.
Art.
8
Le quote sociali sono stabilite ogni due anni dal Consiglio
Direttivo e ratificate dall’Assemblea. I Soci morosi nel
pagamento delle quote sociali per oltre tre anni perdono
automaticamente la qualifica di Soci senza pronunciamento del
Consiglio Direttivo o di altro organo.Le quote o i contributi
associativi versati dall’aderente all’Associazione sono
intrasmissibili.
Art.
9
L’Associazione
è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea che
dura in carica quattro anni, con proroga fino alla elezione da
parte dell’Assemblea del nuovo Consiglio Direttivo.
Esso si riunisce di norma almeno tre volte all’anno nella sede
proposta dal Presidente in carica.
Il
Consiglio Direttivo è costituito da un Presidente e da 13
Consiglieri; tra questi ultimi è compreso il Presidente Uscente
che entra di diritto nel nuovo Consiglio Direttivo per il
quadriennio successivo al suo mandato;
a partire dalle elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali dell’anno 2004 è istituita la candidatura a Presidente
Nazionale Designato il quale è membro a pieno titolo con diritto
di voto del Consiglio Direttivo e subentra al Presidente in carica
alla scadenza del suo mandato; in caso di dimissioni del
Presidente Designato si procederà a nuova elezione in occasione
della prima assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Vicepresidente che
di norma è il Presidente uscente e, su proposta del neoPresidente,
nomina il Tesoriere e il Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza
dei presenti. In caso di parità è attribuita prevalenza al voto
del Presidente.
I Consiglieri hanno il diritto/dovere a partecipare alle riunioni
del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
a.
è
investito di tutti i poteri di amministrazione per il
perseguimento degli scopi associativi e per la realizzazione degli
indirizzi e obiettivi approvati dall’Assemblea;
b.
propone
all’Assemblea la misura delle quote associative;
c.
delibera
la convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
d.
approva
lo schema di bilancio redatto dal Tesoriere da sottoporre
all’Assemblea;
e.
indice
il Congresso Nazionale biennale, il Convegno Nazionale biennale ed
eventuali Congressi Nazionali straordinari affidandone
l’organizzazione ad uno o più Consiglieri, stabilendone le
modalità;
f.
concede
il patrocinio o il riconoscimento della S.I.M.S.I. a
manifestazioni scientifiche e culturali inerenti la Medicina
Subacquea ed Iperbarica o comunque di interesse per
l’Associazione;
g.
procede
all’esame ed alla scelta dei temi che costituiranno l’oggetto
dei Congressi Nazionali e dei Convegni Nazionali;
h.
promuove
e cura le pubblicazioni utili al progresso della Disciplina;
i.
istituisce
gruppi di studio, a scadenza, per l’esame e lo studio di
argomenti di interesse per la Disciplina
j.
valuta,
su deferimento del Presidente, i comportamenti dei Soci
asseritamente contrari alla deontologia professionale o atti a
portare discredito all’Associazione o comunque contrari a tutto
quanto deliberato dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
k.
adotta
sanzioni, quali censura scritta, sospensione o espulsione a
seconda della gravità dei comportamenti, nei confronti di Soci i
cui comportamenti siano stati valutati secondo il comma j. del
presente articolo;
l.
delega
uno o più dei suoi membri a specifici compiti, precisandone a
ciascuno i limiti della delega;
In caso di dimissioni o impedimento o morte di uno o più membri
del Consiglio Direttivo si procede a reintegrazione del Consiglio
nominando membro/i del Consiglio Direttivo il/i candidato/i a
Consigliere Nazionale quel/i socio/i, risultato/i tra i non eletti
all’ultima Assemblea elettiva, che abbia/no ottenuto il migliore
risultato in termini di preferenze;
Nell’ipotesi di dimissione o impedimento o morte di oltre metà
dei Consiglieri dovrà essere convocata un’Assemblea
straordinaria per la rielezione del Consiglio.
Art.
10
Il Presidente:
a.
rappresenta
la S.I.M.S.I.
b.
convoca
il Consiglio Direttivo almeno ogni quattro mesi
c.
convoca
l’Assemblea dei Soci almeno ogni anno
d.
indica,
tra i Consiglieri eletti, il Tesoriere ed il Segretario
e.
ordina
le riscossioni e i pagamenti ed opera sui conti correnti bancari
e/o postali della S.I.M.S.I.
f.
attiva
il deferimento dei Soci
g.
assume
il diritto di Direzione Scientifica dell’organo ufficiale di
stampa
In
caso di sua assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni sono
esercitate dal vicePresidente.
In
caso di dimissione o morte le sue funzioni sono assunte dal
vicePresidente fino alla convocazione di nuova Assemblea elettiva;
il vicePresidente che assume le funzioni del Presidente può
essere candidato alla Presidenza.In
caso di impedimento o dimissione o morte del Tesoriere e/o del
Segretario, il Presidente procede a nuova nomina.
Art. 11
L’Associazione
annualmente redige il bilancio o un rendiconto.
I
bilanci devono restare depositati presso la sede
dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono
l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione
di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese
del richiedente. Il
Tesoriere provvede alle spese amministrative correnti e predispone
lo schema dei bilanci per l’approvazione da parte del Consiglio
Direttivo.
L’Amministrazione
contabile e finanziaria è affidata al Tesoriere che cura, in
particolare, la parte fiscale e contabile inerente
l’Associazione.
Di
norma i libri e/o la documentazione contabile dell’Associazione
e la documentazione amministrativa sono conservate presso la sede
ufficiale dell’Associazione.
Su delega del Presidente, il
Tesoriere può conservare i libri e/o la documentazione contabile dell’Associazione e
la documentazione amministrativa presso il proprio domicilio o presso la propria
sede ufficiale di lavoro.
Art. 12
Il Segretario collabora con il
Presidente, svolge compiti di carattere organizzativo ed è responsabile
dell’attività burocratica dell’Associazione. Cura, su mandato del
Presidente, le pubbliche relazioni a favore dell’Associazione.
Raccoglie e redige i verbali
delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Su mandato del Presidente
convoca i membri del Consiglio Direttivo per le riunioni ordinarie e
straordinarie, convoca l’Assemblea, organizza lo schedario dei
soci, sollecita per iscritto il versamento delle quote sociali.
Art. 13
Il Collegio dei Revisori dei
Conti è costituito da tre membri, scelti tra i Soci
Ordinari
ed eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica quattro anni e
sono rieleggibili. In occasione della sua prima riunione il
Collegio nomina nel suo interno il proprio Presidente.
Il Collegio dei
Revisori dei Conti provvede all’esame della contabilità e dello
schema dei bilanci sui quali
riferisce all’Assemblea dei Soci.
Art. 14
L’Associazione persegue gli
scopi di cui all’Art. 2 utilizzando le risorse che
derivano dalle quote sociali,
da elargizioni, donazioni, contributi, eredità, lasciti
di persone o Enti. Le risorse
potranno derivare anche da beni acquistati con dette quote sociali, elargizioni,
donazioni, contributi, eredità, lasciti di persone o Enti o da
proventi diversi. Il tutto va a costituire il fondo comune che, quindi, potrà
comprendere tra l’altro
proprietà di beni mobili e immobili, nonché quote e/o azioni di Società di capitali.
L’Associazione
devolve il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n.662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Associazione
non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
Art. 15
Le deliberazioni
dell’Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo saranno annotate
su apposito libro numerato e
vidimato dal Presidente e dal Segretario, conservato dal Segretario e visionabile da
qualsiasi Socio dell’ Associazione. Il verbale delle Assemblee e
dei Consigli Direttivi sarà parimenti annotato sul libro suddetto e parimenti
visionabile da qualsiasi Socio dell’Associazione.
Art. 16
Le proposte di modifica dello
Statuto, sottoscritte da almeno 15 Soci, devono pervenire al
Consiglio Direttivo almeno con sessanta giorni di anticipo
rispetto all’Assemblea
e approvate da questa con la maggioranza dei Soci presenti e
comunque secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente
Statuto.
Art. 17
Nessun compenso compete ai Soci
che ricoprono cariche sociali nell’Associazione o che svolgono incarichi per
essa. Ai predetti competerà, se deliberato da tutto il Consiglio Direttivo, il
rimborso delle spese esclusivamente per le trasferte necessarie per partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti o a quelle,
in Italia ed all’Estero, autorizzate dal Consiglio Direttivo o, in caso di
urgenza, dal Presidente con esclusione, in ogni caso, delle trasferte per partecipare al
Congresso Nazionale o a riunioni che si tengano in quella sede.
Art. 18
L’anno sociale e
l’esercizio finanziario vanno dal 1° Agosto al 31 Luglio di ogni anno. Il Bilancio dovrà
essere approvato entro i successivi quattro mesi con possibilità di proroga di
ulteriori due mesi per comprovate difficoltà.
Art. 19
L’Associazione è per sua
natura perpetua. Tuttavia potrà essere sciolta su proposta di un numero di Soci
che rappresenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in regola con
le quote sociali ed è deciso dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei
Soci presenti. In tal caso non sono ammesse deleghe.
I beni posseduti al momento
dell’estinzione saranno destinati ad altro Ente scelto
nella
delibera assembleare di scioglimento con le modalità di cui
all’art. 14 del presente Statuto.
Art. 20
Entro sei mesi
dall’approvazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo
dovrà adottare un Regolamento
contenente le norme di funzionamento degli organi dell’Associazione.
Art. 21
Per tutto ciò che non è
previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Leggi vigenti.