STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA

Approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi a Napoli il 17 Febbraio 2001 e modificato dall’Assemblea dei Soci tenutasi a Palermo in data 14 Settembre 2002)

Art. 1
E’ costituita un’associazione senza scopi di lucro denominata “Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica” (S.I.M.S.I.)La “S.I.M.S.I.” si articola nelle seguenti sezioni culturali: Medicina Subacquea, Medicina Iperbarica.L’Associazione è apolitica, senza scopi di lucro, ed è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2
Scopi della S.I.M.S.I. sono:

a.     
promuovere lo sviluppo scientifico e culturale della Disciplina anche attraverso l’organizzazione di incontri, convegni, congressi in Italia e all’Estero;
b.    
curare la formazione e l’aggiornamento dei medici subacquei ed iperbarici;
c.    
riunire tutti gli studiosi interessati allo sviluppo delle conoscenze biomediche nel campo delle attività subacquee e delle applicazioni dell’iperbarismo;
d.    
intensificare l’acquisizione e lo scambio dei dati scientifici anche attraverso rapporti con le altre Società scientifiche;
e.     
valutare e verificare le innovazioni farmacologiche e tecnologiche nel campo della subacquea e dell’iperbarismo;
f.      
studiare gli aspetti deontologici e giuridici della Disciplina;
g.    
studiare e proporre procedure e regole di comportamento inerenti l’attività professionale della Disciplina;
h.    
promuovere l’attività didattica della Disciplina;
i.       
studiare e indicare le corrette procedure da applicare nei settori lavorativo e sportivo della subacquea e in iperbarismo;
j.       
informare le Istituzioni pubbliche e private e tutte le organizzazioni, società, personalità in qualsiasi modo legate al mondo subacqueo ed iperbarico;
k.    
adempiere a tutte le eventuali funzioni che le siano attribuite dalla Legge o dalla Pubblica Amministrazione;
l.       
elaborare protocolli atti a regolamentare le procedure e i requisiti in termini di prevenzione, assistenza e gestione delle emergenze subacquee ed iperbariche.

Art. 3
La sede legale della S.I.M.S.I. è a Napoli, via Mario Fiore 6, presso il Centro di Terapia Iperbarica dell’Ospedale Santobono. Gli eventuali trasferimenti della sede dell’Associazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale potrà usufruire anche di sedi secondarie e di sezioni regionali.Di norma la sede legale della S.I.M.S.I. segue quella del Presidente in carica e può essere ubicata presso la sede lavorativa del Presidente stesso.

Art. 4
Gli associati si dividono in due categorie:

-        
sono “Soci ordinari” i laureati in Medicina e Chirurgia italiani e stranieri.
-        
sono “Soci onorari” coloro i quali hanno arrecato importanti contributi alla Disciplina e sono nominati dal Consiglio Direttivo.
-        
tutti i Soci, esclusi quelli Onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il diritto di recesso, comunque, non elimina l’obbligo del pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
L’adesione all’Associazione comporta, per l’associato maggiore di età, il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti relativi alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Sono denominati “membri sostenitori” quelle persone fisiche o società o associazioni o enti e istituzioni che sostengono l’attività dell’Associazione mediante contributi.

Art. 5
L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda degli interessati, sottoscritta per presentazione da parte di un Socio Ordinario e controfirmata dal Presidente.
I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo “motu proprio” o a seguito di delibera dell’Assemblea.
I Soci Ordinari hanno diritto al voto trascorsi sei mesi dalla data di accettazione della loro ammissione. Essi possono ricoprire cariche sociali nell’anno sociale successivo a quello di ammissione.
I Soci Onorari hanno diritto al voto trascorsi sei mesi dalla data di accettazione. Essi non possono ricoprire cariche sociali.
La qualità di Socio è personale e non trasferibile né per atto tra i vivi, né per causa di morte.
I Soci e i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall’Associazione, né pretendere la restituzione dei contributi versati.

Art. 6
Sono Organi Sociali della S.I.M.S.I.:

1.    
l’Assemblea
2.    
il Presidente
3.    
il Consiglio Direttivo, di cui fa parte anche il Presidente, eletto dall’Assemblea
4.    
il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea dei Soci, costituita dai Soci Ordinari in regola con la quota sociale e dai Soci Onorari, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, di norma in occasione del Congresso Nazionale e del Convegno Nazionale organizzati ad anni alterni.
La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere spedita a tutti i soci dell’Associazione.
Qualora il numero dei soci aventi diritto alla convocazione superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata per posta ordinaria senza raccomandazione da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza assembleare. La lettera senza raccomandazione può essere sostituita da spedizione via fax o via e-mail.
L’Assemblea è ritenuta valida quando, in prima convocazione, è presente la
maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci possono richiedere la convocazione di un’Assemblea Straordinaria che deve essere indetta entro sei mesi dalla richiesta.
Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitatile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione.

L’Assemblea:
-    delibera a maggioranza dei votanti su proposte del Consiglio Direttivo.

-        
provvede, nell’anno della scadenza delle cariche sociali, al rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti ed all’elezione del Presidente secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’Art.20 del presente Statuto.
-        
Approva il Bilancio preventivo e consuntivo

Hanno diritto al voto, con la limitazione di cui all’Art. 5, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Sono ammesse deleghe di Soci non presenti nella misura di due per ogni Socio presente alle votazioni.

Art. 8
Le quote sociali sono stabilite ogni due anni dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea. I Soci morosi nel pagamento delle quote sociali per oltre tre anni perdono automaticamente la qualifica di Soci senza pronunciamento del Consiglio Direttivo o di altro organo.Le quote o i contributi associativi versati dall’aderente all’Associazione sono intrasmissibili.

Art. 9
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea che dura in carica quattro anni, con proroga fino alla elezione da parte dell’Assemblea del nuovo Consiglio Direttivo.
Esso si riunisce di norma almeno tre volte all’anno nella sede proposta dal Presidente in carica.
Il Consiglio Direttivo è costituito da un Presidente e da 13 Consiglieri; tra questi ultimi è compreso il Presidente Uscente che entra di diritto nel nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio successivo al suo mandato;  a partire dalle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’anno 2004 è istituita la candidatura a Presidente Nazionale Designato il quale è membro a pieno titolo con diritto di voto del Consiglio Direttivo e subentra al Presidente in carica alla scadenza del suo mandato; in caso di dimissioni del Presidente Designato si procederà a nuova elezione in occasione della prima assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Vicepresidente che di norma è il Presidente uscente e, su proposta del neoPresidente, nomina il Tesoriere e il Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è attribuita prevalenza al voto del Presidente.
I Consiglieri hanno il diritto/dovere a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:

a.     
è investito di tutti i poteri di amministrazione per il perseguimento degli scopi associativi e per la realizzazione degli indirizzi e obiettivi approvati dall’Assemblea;
b.    
propone all’Assemblea la misura delle quote associative;
c.    
delibera la convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
d.    
approva lo schema di bilancio redatto dal Tesoriere da sottoporre all’Assemblea;
e.     
indice il Congresso Nazionale biennale, il Convegno Nazionale biennale ed eventuali Congressi Nazionali straordinari affidandone l’organizzazione ad uno o più Consiglieri, stabilendone le modalità;
f.      
concede il patrocinio o il riconoscimento della S.I.M.S.I. a manifestazioni scientifiche e culturali inerenti la Medicina Subacquea ed Iperbarica o comunque di interesse per l’Associazione;
g.    
procede all’esame ed alla scelta dei temi che costituiranno l’oggetto dei Congressi Nazionali e dei Convegni Nazionali;
h.    
promuove e cura le pubblicazioni utili al progresso della Disciplina;
i.       
istituisce gruppi di studio, a scadenza, per l’esame e lo studio di argomenti di interesse per la Disciplina
j.       
valuta, su deferimento del Presidente, i comportamenti dei Soci asseritamente contrari alla deontologia professionale o atti a portare discredito all’Associazione o comunque contrari a tutto quanto deliberato dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
k.    
adotta sanzioni, quali censura scritta, sospensione o espulsione a seconda della gravità dei comportamenti, nei confronti di Soci i cui comportamenti siano stati valutati secondo il comma j. del presente articolo;
l.       
delega uno o più dei suoi membri a specifici compiti, precisandone a ciascuno i limiti della delega;

In caso di dimissioni o impedimento o morte di uno o più membri del Consiglio Direttivo si procede a reintegrazione del Consiglio nominando membro/i del Consiglio Direttivo il/i candidato/i a Consigliere Nazionale quel/i socio/i, risultato/i tra i non eletti all’ultima Assemblea elettiva, che abbia/no ottenuto il migliore risultato in termini di preferenze;

Nell’ipotesi di dimissione o impedimento o morte di oltre metà dei Consiglieri dovrà essere convocata un’Assemblea straordinaria per la rielezione del Consiglio.

Art. 10
Il Presidente:

a.     
rappresenta la S.I.M.S.I.
b.     convoca il Consiglio Direttivo almeno ogni quattro mesi
c.     convoca l’Assemblea dei Soci almeno ogni anno
d.    
indica, tra i Consiglieri eletti, il Tesoriere ed il Segretario
e.     
ordina le riscossioni e i pagamenti ed opera sui conti correnti bancari e/o postali della S.I.M.S.I.
f.      
attiva il deferimento dei Soci
g.    
assume il diritto di Direzione Scientifica dell’organo ufficiale di stampa

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal vicePresidente.
In caso di dimissione o morte le sue funzioni sono assunte dal vicePresidente fino alla convocazione di nuova Assemblea elettiva; il vicePresidente che assume le funzioni del Presidente può essere candidato alla Presidenza.In caso di impedimento o dimissione o morte del Tesoriere e/o del Segretario, il Presidente procede a nuova nomina.

Art. 11
L’Associazione annualmente redige il bilancio o un rendiconto.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Il Tesoriere provvede alle spese amministrative correnti e predispone lo schema dei bilanci per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L’Amministrazione contabile e finanziaria è affidata al Tesoriere che cura, in particolare, la parte fiscale e contabile inerente l’Associazione.
Di norma i libri e/o la documentazione contabile dell’Associazione e la documentazione amministrativa sono conservate presso la sede ufficiale dell’Associazione. Su delega del Presidente, il Tesoriere può conservare i libri e/o la documentazione contabile dell’Associazione e la documentazione amministrativa presso il proprio domicilio o presso la propria sede ufficiale di lavoro.

Art. 12
Il Segretario collabora con il Presidente, svolge compiti di carattere organizzativo ed è responsabile dell’attività burocratica dell’Associazione. Cura, su mandato del Presidente, le pubbliche relazioni a favore dell’Associazione.
Raccoglie e redige i verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio
Direttivo. 
Su mandato del Presidente convoca i membri del Consiglio Direttivo per le riunioni ordinarie e straordinarie, convoca l’Assemblea, organizza lo schedario dei soci,  sollecita per iscritto il versamento delle quote sociali.

Art. 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, scelti tra i Soci
Ordinari ed eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In occasione della sua prima riunione il Collegio nomina nel suo interno il proprio Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede all’esame della contabilità e dello schema dei bilanci sui quali riferisce all’Assemblea dei Soci.

Art. 14
L’Associazione persegue gli scopi di cui all’Art. 2 utilizzando le risorse che derivano dalle quote sociali, da
elargizioni, donazioni, contributi, eredità, lasciti di persone o Enti. Le risorse potranno derivare anche da beni acquistati con dette quote sociali, elargizioni, donazioni, contributi, eredità, lasciti di persone o Enti o da proventi diversi.  Il tutto va a costituire il fondo comune che, quindi, potrà comprendere tra l’altro proprietà di beni mobili e immobili, nonché quote e/o azioni di Società di capitali.
L’Associazione devolve il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15
Le deliberazioni dell’Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo saranno annotate su apposito libro numerato e vidimato dal Presidente e dal Segretario, conservato dal Segretario e visionabile da qualsiasi Socio dell’ Associazione. Il verbale delle Assemblee e dei Consigli Direttivi sarà parimenti annotato sul libro suddetto e parimenti visionabile da qualsiasi Socio dell’Associazione.

Art. 16
Le proposte di modifica dello Statuto, sottoscritte da almeno 15 Soci, devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno con sessanta giorni di anticipo rispetto all’Assemblea e approvate da questa con la maggioranza dei Soci presenti e comunque secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Statuto.

Art. 17
Nessun compenso compete ai Soci che ricoprono cariche sociali nell’Associazione o che svolgono incarichi per essa. Ai predetti competerà, se deliberato da tutto il Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese esclusivamente per  le trasferte necessarie per partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti o a quelle, in Italia ed all’Estero, autorizzate dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente con esclusione, in ogni caso, delle trasferte per partecipare al Congresso Nazionale o a riunioni che si tengano in quella sede.

Art. 18
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° Agosto al 31 Luglio di ogni anno. Il Bilancio dovrà essere approvato entro i successivi quattro mesi con possibilità di proroga di ulteriori due mesi per comprovate difficoltà.

Art. 19
L’Associazione è per sua natura perpetua. Tuttavia potrà essere sciolta su proposta di un numero di Soci che rappresenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in regola con le quote sociali ed è deciso dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti. In tal caso non sono ammesse deleghe.
I beni posseduti al momento dell’estinzione saranno destinati ad altro Ente scelto nella delibera assembleare di scioglimento con le modalità di cui all’art. 14 del presente Statuto.

Art. 20
Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo dovrà adottare un Regolamento contenente le norme di funzionamento degli organi dell’Associazione.

Art. 21
Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Leggi vigenti.