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Regolamento
di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734
(2), concernente la corresponsione di indennità di rischio
al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai
dello Stato. (Gazz. Uff. 16 maggio 1975, numero 1)28)
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- De
Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA - PARTE A (testo vigente)
- Aggiornamento
alla GU 17/10/2000
173.
IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO
F)
Trattamento economico: stipendi, paghe e retribuzioni
D.P.R.
5 maggio 1975, n. 146 (1).
Regolamento
di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734
(2), concernente la corresponsione di indennità di rischio
al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai
dello Stato (3) (1/circ).
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1975, numero 128.
(2)
Riportata al n. F/XV.
(3)
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente
decreto. Vedi, peraltro, la L. 18 novembre 1975, n.
613, riportata al n. F/XIX.
(1/circ)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate
le seguenti circolari:
-
Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre
1996, n. 7;
-
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la
funzione pubblica e gli affari regionali:
Circ.
26 gennaio 1996, n. 752; Circ. 6 marzo 1996, n. 2170; Circ.
16 maggio 1996, n. 30209.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto
l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
Sentite
le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative;
Udito
il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
Udito
il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione
economica e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
è
approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge
15 novembre 1973, n. 734 (2), annesso al presente decreto,
contenente norme per la determinazione delle misure e delle
modalità di corresponsione delle indennità per compensare
prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta
esposizione
a rischi pregiudizievoli alla salute o all'integrità personale
ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa
quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino
una continua applicazione agli impianti meccanografici
o che siano effettuate in ore notturne.
Il
regolamento predetto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha
effetto dal 1° gennaio 1973.
(2)
Riportata al n. F/XV.
Regolamento
di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n.
734 (giurisprudenza)
1.
Indennità di rischio.
Agli
impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai
dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo
di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi
dell'art. 4 della legge predetta, una indennità giornaliera
di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita
tabella A, comportanti continua e diretta esposizione
a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale.
Detta
indennità corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione
ai gruppi indicati nella citata tabella A:
| GRUPPO
DI APPARTENENZA |
IMPORTO |
| I |
700 |
| II |
690 |
| III |
500 |
| IV |
400 |
| V |
300 |
Resta
fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire
la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali nonché delle altre norme vigenti
intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato
di
salute dell'uomo negli ambienti di lavoro (3/a).
(3/a)
Vedi, anche l'art. 19, D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, riportato
al n. F/XLVI.
2.
Corresponsione dell'indennità di rischio.
L'indennità
di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata
di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale
applicato in modo diretto e continuo in una delle attività
lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella
A.
Detta
indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per
qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità,
infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti
da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità
si riferisce.
Ai
fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano
le norme di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
L'indennità
di rischio di cui all'art. 1 non è cumulabile con quelle previste
dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento nonché
con l'indennità di pilotaggio e di volo.
- 3.
Operatori subacquei.
-
- Agli
operatori subacquei, che rientrano tra il personale
di cui al comma primo dell'art. 1 del presente
regolamento, spetta una indennità di rischio nelle
misure e con le modalità di cui all'unita tabella
C.
- Per
operatori subacquei si intendono i dipendenti
dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato
corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito
i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione
di appartenenza all'impiego delle apparecchiature
di immersione.
- Le
apparecchiature di immersione il cui impiego dà
titolo alla corresponsione delle indennità di
cui al primo comma sono le seguenti:
- a)
ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella
C): scafandro normale; autorespiratore ad aria;
- camera
di decompressione a bardo, a terra e subacquea,
campane di salvataggio;
- b)
a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella
C): autorespirature o respiratore a miscela;
- impianti
iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde
di bordo, sia di superficie che subacquei;
- scafandri
rigidi articolati; torrette batiscopiche;
- c)
ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori
ad ossigeno a circuito chiuso.
- Gli
assistenti sanitari che operano all'interno di
camere di decompressione o di impianti iperbarici
a terra hanno titolo allo stesso trattamento
previsto per gli operatori subacquei in identiche
condizioni di impiego.
- L'indennità
di cui al presente articolo non è cumulabile con
le altre analoghe indennità previste dal presente
regolamento.
- Nei
casi di infortunio o di infermità dipendenti da
causa di servizio inerente all'attività di immersione,
l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal
servizio, in misura corrispondente alla media,
ragguagliata a mese, delle indennità orarie
percepite nel semestre precedente.
|
4.
Indennità maneggio valori di cassa.
Agli
impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che
per legge o in base ad un provvedimento formale sono
addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio
di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti
danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella
misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:
+--------------------------------------------------------------+
|
| Importo |
|
|-------------|
|a)
maneggio valori di importo medio mensile rap-| |
|
portato ad anno non inferiore a lire 500| |
|
milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| L. 300 |
|b)
maneggio valori di importo medio mensile rap-| |
|
portato ad anno non inferiore a lire 250| |
|
milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| » 200 |
|c)
maneggio valori di importo medio mensile rap-| |
|
portato ad anno non inferiore a lire 100| |
|
milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| » 100 |
L'indennità
di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati
alla sola riscossione e
pagamento
degli stipendi (3/b).
(3/b)
Vedi, anche l'art. 19, D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, riportato
al n. F/XLVI.
5.
Indennità meccanografica.
Al
personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonché
al personale docente e non docente della scuola di ogni
ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente
stabilito con decreto del Ministro competente di concerto
con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici od
elettronici
ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi
i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori,
è dovuta una indennità giornaliera di L. 300 (3/b).
(3/b)
Vedi, anche l'art. 19, D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, riportato
al n. F/XLVI.
(giurisprudenza)
6.
Indennità di servizio notturno.
Agli
impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello
Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi
di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese
fra le 22 e le 6, compete una indennità oraria di servizio
notturno di L. 100 (3/c).
L'indennità
per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio
effettivamente prestate e non è cumulabile con i compensi
per lavoro straordinario (3/b) (4).
(3/c)
Indennità elevata a lire 400 dall'art. 7, L. 17 novembre 1978,
n. 715, riportata al n. A/XXXI.
(3/b)
Vedi, anche l'art. 19, D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, riportato
al n. F/XLVI.
(4)
Vedi l'art. 11, L. 27 maggio 1977, n. 284, riportata alla
voce Sicurezza pubblica.
7.
Decorrenza e limiti.
La
indennità di rischio di cui agli articoli 1 e 3 del presente
regolamento, nonché le indennità di maneggio valori
di cassa, meccanografica e di servizio notturno previste negli
articoli 4, 5 e 6, competono dal 1° gennaio 1973 esclusivamente
agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai
dello Stato che sono applicati in modo diretto e continuo
ai particolari servizi per i quali le indennità sono
corrisposte e limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni
stesse, sempreché fruiscano dell'assegno perequativo
pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.
Le
indennità predette non competono per i periodi di assenza
dal servizio per qualunque causa, salvo quanto previsto
dai precedenti articoli 2 e 3.
8.
Individuazione delle categorie.
In
sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza
fra le categorie di personale aventi diritto all'indennità
di rischio di cui al precedente art. 1 e le attività comportanti
rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato
A, è determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con
i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione
e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione
motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità,
dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso
cui il personale suddetto presta servizio.
In
caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della
dichiarazione suddetta, il decreto di cui al precedente
comma sarà emanato in base a declaratoria motivata di conformità
rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione
tecnica composta da un ispettore medico o tecnico del
lavoro
designato dall'Ispettorato medico centrale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, da un medico designato
dal Ministero della sanità e da un funzionario tecnico designato dall'amministrazione
interessata.
Le
eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta
nel decreto ministeriale di cui al primo comma, saranno
apportate con le stesse modalità in base ad accertamento tecnico
effettuato, a seguito di visita ispettiva dalla commissione
di cui al secondo comma, che dovrà motivare la proposta di
variazione.
9.
Libretto individuale di rischio.
Per
il personale al quale compete l'indennità prevista dagli articoli
1 e 3 del presente regolamento, è istituito il libretto
individuale di rischio.
Nel
libretto devono essere annotate, a cura dell'amministrazione
di appartenenza del dipendente, le complete generalità dell'interessato,
il ruolo o categoria di appartenenza, la qualifica rivestita,
la indicazione specifica dell'attività lavorativa alla
quale è applicato, come prevista in uno dei gruppi di
prestazioni
di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nonché
i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi,
ed a cura del sanitario le risultanze relative alle visite
mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermità o infortuni
dipendenti da causa di servizio inerenti l'attività comportante
il
rischio.
Il
libretto viene custodito presso l'ufficio, il laboratorio
o lo stabilimento nei quali il dipendente presta effettivo
servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovrà garantirne
personalmente la rigorosa riservatezza, e viene trasmesso
per via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio, stabilimento
o ufficio. Viene inserito nel fascicolo personale del dipendente
qualora cessi dall'attività comportante rischio.
Il
dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice
richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale
o parziale senza spese.
10.
Modalità di corresponsione.
Alla
corresponsione delle indennità previste dal presente regolamento
in favore del personale avente diritto sarà provveduto
mensilmente dalle singole amministrazioni di appartenenza
sulla base di apposita attestazione rilasciata dai rispettivi
capi di ufficio sotto la loro personale responsabilità.
Dalla
attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome,
nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici
riferimenti temporali cui si riferiscono le effettive prestazioni
di lavoro che danno titolo a percepire le indennità.
Fermo
restando quando previsto dal primo comma del presente articolo,
la corresponsione dell'indennità al personale indicato
nel precedente art. 3 avviene con le modalità dettate nelle
note apposte all'unita tabella C.
Tabella
A (4/a)
Gruppo
I
Prestazioni
di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi
antincendi e della protezione civile, compresa anche
l'attività di addestramento e le esercitazioni [1] (4/b).
(4/a)
Vedi, anche, il D.M. 20 luglio 1984, riportato al n. F/LI.
(4/b)
Vedi, anche, il D.P.R. 7 giugno 1979, n. 224, riportato alla
voce Servizi antincendi e il D.P.R. 7 giugno 1982, n.
366, riportato alla stessa voce.
Gruppo
II
1)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata
superiori a 1,5 rem annuali [2].
2)
Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione
diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità,
o ai prodotti radiotossici di cui alla tabella 1 annessa al
decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la
sanità [2] [3].
3)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi
alla nitroglicerina [3].
Gruppo
III
1)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem
annuali [2].
2)
Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione
diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo
I dell'allegata tabella B [4].
3)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi
non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi
[3].
4)
Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua
ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi
non meccanici [5].
5)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione
di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti,
purché eseguite in aria compressa.
Gruppo
IV
1)
Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione
diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo
II della allegata tabella B [4].
2)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a onde elettromagnetiche fin oa 10 cm. la cui intensità
possa superare 10 mw/cm² [2].
3)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel
in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso [2].
4)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a polveri industriali silicee e di amianto e
loro composti o derivati [2].
5)
Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori
scientifici o di restauro comportanti esposizione diretta
e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici
e alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento.
Gruppo
V
1)
Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione
diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo
III della allegata tabella B [4].
2)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad elevata
intensità nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura
ad arco. [6].
3)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso
[7].
4)
prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione
di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti,
eseguite con macchinari sintetici su chiatte o natanti.
5)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di
utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere
di costruzione, installazione, manutenzione e rimozione
di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature
metalliche [7].
6)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dalla fusione o conio dei
metalli.
7)
Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo
esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati,
mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose,
con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico
(4/bb).
8)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine,
olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui
[8], nonché lavori di manutenzione stradale in presenza
di traffico.
9)
Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo
impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati
da virus, nonché da germi patogeni o da prodotti tossici del
metabolismo batterico [2] [8].
10)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria
per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallico
[8].
11)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli
o dalla lavorazione del crine [8].
12)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti da lavori in fogne, canali,
sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da lavori
di bonifica in terreni paludosi [8].
13)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua alla inalazione di polveri vegetali e minerali
non silicee e di quelle derivanti dall'apertura, battitura,
cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa,
juta e dalla filatura e tessitura della canapa e della juta
o dalla lavorazione
di
fibre sintetiche [7].
14)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi
derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale di vigilanza
su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini
della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene
del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi
di attività previste nelle tabelle A e B del presente regolamento,
nonché prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta
e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo
sanitario di persone, animali, piante e di prodotti animali
e vegetali, nei posti di confine, porti, aeroporti e
dogane interne aperti al traffico internazionale [1].
15)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza
tecnica nelle attività previste dalle tabelle A e B del
presente regolamento.
16)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dall'attività di guardia
giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attività di
sorveglianza di impianti per i quali si concretano le
condizioni di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento
dell'attività stessa.
17)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici
nelle attività boschive di taglio ed esbosco.
---------
[1]
L'indennità è rapportata a sei giornate lavorative per settimana
quale ripartizione del normale orario di lavoro di 40
ore settimanali.
[2]
Visita medica obbligatoria e controlli periodici secondo le
norme vigenti nel settore.
[3]
L'indennità è ridotta: a metà per il personale addetto al
trasporto;
ad
un quarto per il personale addetto all'attività di magazzino
e custodia.
[4]
Visita medica obbligatoria (settimanali, mensile, trimestrale,
semestrale, annuale) come da tabella B.
[5]
Visita medica obbligatoria quindicinale.
[6]
Visita medica periodici secondo le norme vigenti nel settore.
[3]
L'indennità è ridotta:
a
metà per il personale addetto al trasporto;
ad
un quarto per il personale addetto all'attività di magazzino
e custodia.
[4]
Visita medica obbligatoria (settimanali, mensile, trimestrale,
semestrale, annuale) come da tabella B.
[5]
Visita medica obbligatoria quindicinale.
[6]
Visita medica obbligatoria semestrale e visita medica immediata
quando il dipendente denunci o presenti segni patologici
sospetti.
[7]
Visita medica obbligatoria annuale.
[8]
Visita medica immediata quando il dipendente denunci o presenti
sintomi di infezione.
(4/bb)
Vedi, anche, l'art. 93, D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, riportato
al n. A/XLVI.
Tabella
B (4/c)
Tabella
dei prodotti tossici comportanti rischio alla salute e alla
incolumità fisica degli addetti I Gruppo
1.
- Nichel, leghe e composti: nella produzione e nell'impiego
di nichelcarbonile [1].
2.
- Cloruro di carbonile (fosgene) e disfogene (cloroformiato
di metile triclorurato): nella produzione e utilizzazione
di cloruro di carbonile e del cloroformiato di metile triclorurato
[1].
3.
- Piombo tetraetile [2]: nella produzione di piombo tetraetile;
nella etilazione della benzina.
(4/c)
Vedi, anche, il D.M. 20 luglio 1984, riportato al n. F/LI.
II
Gruppo [3]
1.
- Arsenico, leghe e composti:
nella
produzione dell'arsenico;
nella
preparazione di leghe e composti;
nella
prestazione di lavori di pittura, verniciatura, smaltatura;
nella
preparazione delle miscele per la produzione del vetro;
nella
tintura di filati e tessuti;
nella
concia delle pelli.
2.
- Berillio, leghe e composti:
nella
preparazione di leghe e composti;
nella
fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti.
3.
- Cromo, leghe e composti:
nella
produzione del cromo;
nella
preparazione delle leghe e dei composti;
nella
concia delle pelli.
4.
- Fosforo e composti:
nella
produzione del fosforo;
nell'impiego
del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;
nell'impiego
professionale di antiparassitari contenenti composti organici
al fosforo.
5.
- Mercurio, amalgame e composti:
nella
produzione del mercurio;
nella
preparazione delle amalgame e dei composti;
nella
fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari;
nella
produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante
secretaggio in preparati mercuriali;
nella
lavorazione in nero del feltro secretato;
nella
doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
nella
fabbricazione di inneschi;
nel
trattamento di minerali auriferi e argentiferi di recupero;
nell'impiego
professionale di antiparassitari contenenti composti organici
del mercurio;
nella
preparazione e nell'impiego di vernici contenenti mercurio
e composti.
6.
- Piombo, leghe e composti:
nella
produzione del piombo;
nella
preparazione di leghe e composti;
nella
fabbricazione e preparazione di colori, di vernici, e di mastici;
nella
fabbricazione di lamiere, tubi, proiettili ed altri oggetti
di piombo o contenenti piombo;
nella
cernita e recupero di materiali piombiferi;
nelle
operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di
piombo;
nella
asportazione di verniciature piombifere;
nella
cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
nella
fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione) degli
accumulatori;
nella
saldatura autogena e nel taglio con processi tecnici delle
lastre di piombo o rivestite di piombo;
nella
saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;
nella
messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed
in genere impianti costituiti da materiale piombifero;
nelle
operazioni di tempera con bagno di piombo;
nella
piombatura o smaltatura su superfici metalliche;
nelle
operazioni di pulimento in o su materiali piombiferi;
nell'industria
ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle
vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed
alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica
con vetrine o vernici piombifere).
7.
- Bromo e composti:
nella
produzione del bromo;
nell'impiego
del bromo come materia prima nei processi chimici industriali.
8.
- Cloro e composti:
nella
produzione del cloro e dell'acido cloridrico;
nell'impiego
del cloro e dell'acido cloridrico come materia prima nei processi
chimici industriali;
nel
decapaggio dei metalli in acido cloridrico.
9.
- Fluoro e composti:
nella
produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
nella
preparazione dei composti del fluoro;
nella
incisione del vetro;
nella
preparazione della criolite artificiale;
nella
elettrolisi dell'allumina con impiego della criolite.
10.
- Iodio e composti:
nella
produzione dello iodio;
nella
preparazione dei composti.
11.
- Acido cianidrico e composti:
nella
produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti
del cianogeno;
nella
derattizzazione e disinfezione;
nella
distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura (in quanto
l'attività assuma carattere professionale o di lavorazione
industriale);
nella
depurazione chimica del gas illuminante;
nelle
operazioni di galvanoplastica;
nelle
operazioni di tempera e di cementazione;
nella
fabbricazione di gomme e di resine sintetiche limitatamente
alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrite
e dei diisocianali organici).
12.
- Acido nitrico e gas nitrico;
nella
produzione dell'acido nitrico;
nella
produzione della nitrocellulosa;
nella
produzione di esplosivi con processi di nitrazione;
nella
produzione di coloranti azoici;
nella
saldatura ossicetilenica e ad arco.
13.
- Cloropicrina (nitrocloroformio):
nella
produzione della cloropicrina;
nella
distruzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto
tale attività assuma carattere professionale o di lavorazione
industriale).
14.
- Anidride solforosa:
nella
derattizzazione e disinfestazione in quanto l'attività assuma
carattere professionale.
15.
- Solfuro di carbonio:
nella
produzione di solfuro di carbonio;
nell'impiego
del solfuro di carbonio come solvente;
nel
trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e
successiva operazione fino all'essiccamento del prodotto;
nella
vulcanizzazione della gomma;
nella
disinfestazione e derattizzazione in quanto l'attività assuma
carattere professionale.
16.
- Piombo tetraetile:
nella
ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile
o benzina etilata.
17.
- Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi):
nella
produzione degli idrocarburi benzenici ed omologhi;
nella
rettificazione del benzolo e degli omologhi;
nell'impiego
del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici
industriali;
nella
preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi;
nella
rotocalcografia.
18.
- Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli:
nella
produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici
e dei fenoli;
nell'impiego
delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali.
19.
- Derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli
idrocarburi benzenici e dei fenoli:
nella
produzione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati
degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
nell'impiego
delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali.
20.
- Derivati alogenali degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano,
esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene,
tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro di metile, bromuro
di metile, ioduro di metile):
nella
produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;
nell'impiego
delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali;
dell'impiego
di solventi contenenti derivati aloganati degli idrocarburi
alifatici.
21.
- Glicoli, nitroglicerina e loro derivati:
nella
produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati.