Dal 20.01.2012,
la qualifica di “medico subacqueo” Il Consiglio dei Ministri ha adottato – nel decreto legge sulle
liberalizzazioni, articolo 16, comma 4 – la norma UNI 11366 sulla sicurezza
del lavoro subacqueo industriale come regolamento attuativo del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (legge che regola
l’attività mineraria). Nelle definizioni della norma UNI 11366 è indicato quanto segue (ruoli
citati spesso nel testo della norma): 3.13 consigliere medico di società: Specialista medico subacqueo
designato da una ditta o un ente per la gestione delle emergenze mediche su
cantiere di lavoro subacqueo industriale o per la gestione degli aspetti di
medicina subacquea professionale. 3.32 specialista medico subacqueo: Medico specialista in medicina del
nuoto e dell’attività subacquea o diplomato da master universitario di 2°
livello in medicina subacquea e iperbarica. Il parere degli esperti (da Il Sole 24 Ore
http://24o.it/yKWlV) Con le modifiche proposte (ndr: alla DPR sull’attività mineraria) si
ritiene che saranno a breve riavviati investimenti da parte di 20 operatori
per oltre 4 miliardi di euro. Sarà evitato, inoltre, un contenzioso relativo
agli affidamenti ingenerati per titoli abilitativi rilasciati e sospesi, con
conseguente esposizione debitoria dello Stato a titolo risarcitorio per
danno emergente e per lucro cessante - stimabile per non meno di 300 milioni
di euro -, nonché relativa alle spese di decommissioning degli impianti
esistenti. L'ultimo comma riguarda lo sviluppo e la promozione delle attività
offshore. Le aziende italiane che si dedicano ai lavori subacquei sono più
di 1.500, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro per il solo settore
degli idrocarburi offshore in acque nazionali e all'estero. Al fine di
favorire la crescita e la concorrenzialità degli operatori italiani che
operano nel settore, soprattutto nel mercato internazionale, si rende
necessario completare il quadro normativo di riferimento. Infatti, l'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n.886, mentre prescrive che, ai fini della sicurezza e salute
dei lavoratori, le operazioni da effettuarsi con l'impiego di operatori
subacquei devono essere effettuate nel rispetto delle norme specifiche in
materia e delle regole della buona tecnica, nulla specifica in merito alle
effettive modalità di conduzione delle stesse. Per questi motivi, il rinvio
esplicito alla norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle
attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria"
fornirà un puntuale riferimento alla gestione delle attività subacquee che,
per la specificità ambientale che le caratterizza, necessita di norme
specifiche che possano garantire il raggiungimento dei più alti livelli di
sicurezza a tutti.
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AVVISO AI SOCI. Si avvisano i soci che dal 1 febbraio
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